Chi consente di effettuare puntate pubbliche senza autorizzazione è sanzionabile

gioco online, i soggetti sanzionabili
Mercoledi 12 gennaio 2022
In iGaming e gioco online

Una sentenza della Corte di Cassazione conferma chi sono i soggetti passibili di sanzione perchè consentono di effettuare giochi online in assenza di determinati requisiti.

Chiunque consenta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di effettuare giochi online in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi, a prescindere della natura del gioco effettuato, è passabile di sanzione. A confermarlo è la Corte di cassazione nella sentenza con cui risponde al ricorso del titolare di una sala giochi contro l'ordinanza di ingiunzione con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, commi 6, 7, 9 e 9 bis del Tulps. Il titolare, infatti, aveva installato o comunque messo a disposizione nel proprio locale adibito a sala giochi, sei apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6 lett. B.

La Cassazione, nella sua motivazione, ha ricordato che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto:

“esistente la violazione contestata, rilevando che dall'accertamento svolto era risultato che gli apparecchi installati consentivano il collegamento con una piattaforma telematica di raccolta di giochi a distanza. Con essi era possibile accedere a giochi con vincita in denaro (quali poker Texas hold'em), scommesse online (quali lotto, gratta e vinci) e giochi a rulli virtuali come le slot machines e che tali apparecchi non erano collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis Dpr 640 del 1972, erano privi di codice identificativo verifica/videolottery, e non osservavano le prescrizioni di cui al decreto direttoriale Aams (ora Adm. Ndr) del 22 febbraio 2010”.

Nel ricorso si faceva riferimento alla decisione impugnata per avere applicato la normativa destinata al gioco d'azzardo anche a quella degli skill games e dei PDC-PVR, che invece sono – a detta della difesa – giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

Per l'ultimo grado di giudizio di giustizia, tuttavia, il motivo appare inammissibile. In base a quanto decretato, viene introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria che punisce chiunque consente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di effettuare giochi online in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi, a prescindere dalla natura del gioco effettuato“.

Sono stati così rigettati dai giudici della Cassazione i primi quattro motivi di ricorso presentati dal titolare della sala giochi, mentre il quinto è stato accettato. Dalla denuncia si evince che:

“la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, censurando la decisione per non avere esaminato il motivo di appello con cui la parte reiterava la deduzione difensiva circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, omettendo qualsiasi valutazione delle circostanze concrete addotte per dimostrare che egli aveva posto in essere la condotta sanzionata sulla base di un giustificato affidamento circa la sua legittimità”.

La sentenza della Cassazione evidenzia come:

“emerge il vizio di omessa pronuncia denunziato dal motivo, non avendo la Corte territoriale esaminato la censura con cui l'atto di appello lamentava che non fosse stata riconosciuta la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione contestata. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano”.